Telecamere in condominio

Telecamere in condominio: chi decide l’istallazione?
La legge di riforma del condominio ha introdotto un nuovo articolo nel Codice civile riguardante proprio le telecamere in condominio. L’articolo dice che le deliberazioni che interessano l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio devono essere approvate dall’assemblea. Con quale maggioranza? Ce lo dice un altro articolo dello stesso codice: il numero dei voti necessario deve essere pari ad almeno la metà degli intervenuti e ad almeno la metà del valore dell’edificio. Ora, siccome il Codice civile parla di «installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti di videosorveglianza» ma non parla di chi le deve installare, si deve intendere che la delibera presa dall’assemblea autorizzi sia l’impianto condominiale sia quello collocato da un singolo vicino.
Telecamere in condominio: può installarle un singolo vicino?
Può capitare che la maggioranza dell’assemblea non ritenga necessaria l’installazione di telecamere in condominio ma che un singolo vicino, invece, sì. Può provvedere lui a mettere il suo impianto di videosorveglianza privato? Lo può fare anche senza segnalare la presenza del sistema con un cartello, ma rispettando certe regole dettate dal Garante della privacy, ossia orientando le telecamere in modo da riprendere esclusivamente ciò che gli serve. Dai monitor, dunque, dovrà vedere solo la porta di casa sua e non tutto il pianerottolo, dove magari passa l’amante del vicino che, così, gli dà un’arma di ricatto. Non deve vedere tutta la strada se la telecamera è collocata all’esterno come non deve nemmeno inquadrare tutto il garage ma soltanto il suo posto auto. Lo stesso vale per i videocitofoni. Chi non rispetta queste regole viola la normativa sulla privacy ed è passibile di sanzioni civili e penali e dell’obbligo di risarcire eventuali danni.
Telecamere in condominio: quando si commette reato?
Sia il Garante della privacy sia la Corte di Cassazione si sono espresse più volte sulla modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza con o senza registrazioni e su quando si commette reato con un loro uso improprio. Uno dei casi in questione l’abbiamo appena citato, cioè quando un singolo condomino mette delle telecamere in condominio per la sua sicurezza ma inquadra l’intero pianerottolo dove c’è anche la porta di casa del vicino o l’intero garage dove sono parcheggiate anche le altre auto. In entrambi i luoghi, il singolo è in grado di controllare chi va e chi viene non a casa sua ma a quella degli altri. Per la Cassazione, si commette reato di interferenze illecite nella vita privata quando ci sono queste due circostanze:
- la violazione di domicilio con strumenti di videosorveglianza;
- l’attinenza delle notizie o immagini alla vita privata.
Il reato sussiste secondo la Cassazione se, ad esempio, punto una telecamera in condominio che riprende, tra le altre cose, il terrazzo o la finestra del vicino. Appare ovvio che, in questo modo, potrò seguire minuto per minuto ma illecitamente la vita privata altrui, sempre che io ne abbia il tempo. Il concetto è semplice: non è possibile riprendere tutto ciò che non è liberamente visibile agli altri.